È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale [425, 2195, 2196, n. 5].La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa [2197, 2205].Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [1716], 2257].