Art. 2189 — Modalità dell’iscrizione

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato [2190, 2192, 2194].Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni [2195, 2197] richieste dalla legge per l’iscrizione [2411, 2566].Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [2192, 2964].