Art. 2174 — Obblighi del soccidario

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176, 1618, 2148, 2167, 2175].