Nella soccida [2170] semplice [2181, 2184, 2185, 2186] il bestiame è conferito dal soccidante.La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’articolo 2181.
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