Art. 2170 — Nozione

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse [2135], al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano [2178, 2184, 2187].L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto [2178].


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