La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente.In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [2161, 2162].
La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente.In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 [2161, 2162].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.