Art. 2164 — Nozione

Nella colonia parziaria [2080, 2764] il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse [2135], al fine di dividerne i prodotti e gli utili [2141].La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2187].