Art. 2163 — Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte [2702] al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive [1641], secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna [1641];

2) se si tratta di scorte morte [1640] circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso [998, 1640].