Art. 2155 — Raccolta e divisione dei prodotti

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente [2145] ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti [2141, 2156, 2157].Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.