Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [1373], dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [1750, 2948, n. 5].La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [2751 bis, n. 1, 2948; 545 c.p.c.].
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