Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [Cost. 36].Ha anche diritto [dopo un anno d’ininterrotto servizio] ad un periodo annuale di ferie retribuito [2243], possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità.L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118 [2751, n. 4].
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