Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede [1147] del titolo o delle garanzie del credito [1189].Chi ha ricevuto l’indebito [1189 comma 2] è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [1148, 2033].Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore [1203 n. 5].