Art. 2018 — Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione

Durante il termine stabilito dall’articolo 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma [91 l. camb.; 71 l. ass.].