Art. 2017 — Opposizione del detentore

L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore [90 l. camb.; 70 l. ass.].L’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.Se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.