Art. 1996 — Titoli rappresentativi

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo [1527, 1684, 1685, 1691, 1790, 1791, 1997; 460-467, 956-964 c. nav].