Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità [2, 414 ss.] o di rappresentanza [1387] al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo [2014; 21 l. camb.].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.