La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito [969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare [2697] il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria [1325 n. 2, [2944].
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