Art. 1986 — Annullamento e risoluzione del contratto

La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali [1453 ss.].