Art. 1985 — Recesso dal contratto

Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione [1332]. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione [1981; 193 disp. att.].