Art. 1980 — Effetti della cessione

Il debitore non può disporre dei beni ceduti.I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulla altre attività prima di aver liquidato quelle cedute [193 disp. att.].


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