Art. 1966 — Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [2113].


Commenti

Lascia un commento