Art. 1962 — Durata dell’anticresi

L’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore ai dieci anni [191 disp. att.].Se è stato stipulato un termine maggiore questo si riduce al termine suddetto [1339].