Art. 1961 — Obblighi del creditore anticretico

Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi.Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia [1176]. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà.


Commenti

Lascia un commento