Art. 1931 — Compensazione dei crediti e debiti

In caso di liquidazione coatta amministrativa [194 ss l.f.] dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [187 disp. att.; 56, 201 l.f.].