Art. 1920 — Assicurazione a favore di un terzo

È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo [741], [1411].La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento [587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente [628]. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione [1411].