Art. 1919 — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo [1899].L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto [2725].