Art. 1913 — Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza [1915]. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [1914; 533 c. nav.].Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [1910 comma 3].