Art. 1888 — Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto [187 disp.att.].L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale [187 disp.att.].