Art. 1867 — Riscatto forzoso

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:

1) se è in mora [1219] nel pagamento di due annualità di rendita [1868];

2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;

3) se, per effetto di alienazione [769, 1470] o di divisione [713], il fondo su cui è garantita la rendita [1864] è diviso fra più di tre persone.