Art. 1856 — Esecuzione d’incarichi

La banca risponde secondo le regole del mandato [1703], per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.