Art. 1845 — Recesso dal contratto

Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa [1186].Il recesso sospende immediatamente [1565] l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.