Art. 1812 — Danni al comodatario per vizi della cosa

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario [798, 1710, 1768, 1821, 2030].


Commenti

Lascia un commento