Il comodatario è tenuto a custodire [1177] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [1176]. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [1805].Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno [1218, 1819, 1820].
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