Art. 1793 — Diritti del possessore

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [1777]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo [1996, 2000].Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno [1791] sulle cose depositate [2784].Il possessore della sola fede di deposito [1780] non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dell’articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’articolo 1788.