Art. 1790 — Fede di deposito

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [1996].La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.