Art. 1782 — Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [1834].In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo [1813, 1822].