Art. 1776 — Obblighi dell’erede del depositario

L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto [1811]. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante [1203].