Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 516 [26 c.p.].Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione [35 c.p.] fino a sei mesi.Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente [5 comma 2 l.f.] o della quale conosce lo stato d’incapacità.
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