Art. 1760 — Obblighi del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], finché sussista la possibilità di controversia sull’identità della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro [2214] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento, e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.