Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto [1678] in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696.
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto [1678] in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696.
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