Art. 1737 — Nozione

Il contratto di spedizione è un mandato [1703] con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto [1678] con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.


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