Art. 1723 — Revocabilità del mandato

Il mandante può revocare il mandato [1725]; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca [2259 comma 1]; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità [1425] del mandante.


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