Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario [1712], dell’affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante [1723 ss.];
3) per rinunzia del mandatario [1727];
4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione [415 ss.] del mandante o del mandatario [1723; 1728]. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [184 disp. att.].
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