Art. 1720 — Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state [2031] fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta [2756 comma 3, 2761 comma 2].Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell’incarico.