Art. 1717 — Sostituto del mandatario

Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita.Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta [1710].Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.