Art. 1698 — Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore [1689 comma 2] estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento [182 disp. att.].