Art. 1679 — Pubblici servizi di linea

Coloro [2951 comma 4] che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto [1678] di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico.I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste, in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita [1339] la norma delle condizioni generali.