Art. 1637 — Accollo di casi fortuiti

L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [1643]. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.È nullo il patto [1418] col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.