Art. 1627 — Morte dell’affittuario

Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto [1373] mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi [1614].Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso [1625].