Art. 1626 — Incapacità o insolvenza dell’affittuario

L’affitto si scioglie per l’interdizione [414], l’inabilitazione [415] o l’insolvenza dell’affittuario [80 l. fall.], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario [1179].